Legge di Bilancio 2022
Leggi tutte le novità Introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
Gentile utente, da lunedì 10 gennaio xBonus riprende regolarmente le proprie lavorazioni, introducendo una serie di aggiornamenti volti ad adeguare la piattaforma alle disposizioni normative introdotte con la Legge di Bilancio 2022 (L.30 dicembre 2021, n. 234).
Le novità Introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
Ti ricordiamo che Legge di Bilancio ha abrogato il D.L. Antifrode (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) eliminando l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei costi per tutti gli interventi di edilizia libera (ECOBONUS E BONUS CASA) senza limiti di importo.
Rientrano in questa categoria tutti quei lavori per i quali non sia necessario uno specifico titolo abilitativo (es. CILA/SCIA). Per gli altri interventi, il visto di conformità e l’asseverazione saranno necessari solo in caso di importo superiore ai
10.000 euro.
Cosa cambia per le nuove pratiche?
Per adeguare il set documentale alle disposizioni vigenti, in fase di creazione di una nuova pratica ti chiederemo se
l’intervento effettuato rientri o meno tra i lavori in edilizia libera.
Chi stabilisce se l’intervento è in edilizia libera?
È il cliente intestatario della pratica – beneficiario della detrazione – a dover accertare che l’intervento non necessiti di
uno specifico titolo abilitativo.
Cosa succede in caso di Intervento in edilizia libera
Nella pratica, troverai un documento aggiornato. Con l’“Autocertificazione firmata dal beneficiario della detrazione inclusiva dei dati catastali dell’immobile” il cliente intestatario della pratica attesterà anche la natura dell’intervento, dichiarando che quello effettuato sia un lavoro di edilizia libera. Per queste pratiche non dovrai produrre l’asseverazione, e la piattaforma potrà effettuare l’invio della comunicazione di cessione senza la necessità di apporre il visto di conformità.
Cosa succede in caso di Intervento in edilizia non libera
Se l’intervento non rientrasse nell’edilizia libera, ti verrà chiesto di specificare se l’importo complessivo dell’intervento sia minore o uguale di 10.000€ oppure superiore a tale soglia.
- In caso di importi inferiori o uguali ai 10.000€ valgono i principi descritti precedentemente: troverai un’autocertificazione dedicata, ma non dovrai comunque produrre l’asseverazione. Anche in questo caso, non sarà necessario apporre il visto di conformità.
- In caso di importi superiori ai 10.000€, nella pratica troverai sempre un’autocertificazione dedicata, ma in aggiunta
disporrai dello spazio per il caricamento dell’asseverazione di congruità dei costi.
- Ti ricordiamo che per produrre l’asseverazione di congruità dei costi dovrai rivolgerti ad un tecnico abilitato. Possono rilasciare queste attestazioni solo architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti, che abbiano stipulato apposita assicurazione, con un massimale minimo di 500.000€.
- Per quanto riguarda il visto di conformità, si tratta di un servizio a cura della piattaforma, già disponibile su xBonus: lo appone il commercialista delegato all’invio telematico della comunicazione di cessione.
Cosa succede alle pratiche già inserite?
Per le pratiche nella sezione INSERITE, ti chiederemo di fornirci delle informazioni aggiuntive.
Cliccando sulle pratiche evidenziate in arancione, potrai accedere alla procedura di normalizzazione, indicando la tipologia di intervento.
Dovrai specificare se la pratica rientri o meno tra gli interventi in edilizia libera.
In caso di edilizia non libera, dovrai indicare se il tuo intervento è inferiore/uguale o superiore ai 10.000€.
In questo modo potremo aggiornare il set documentale. L’ “Autocertificazione firmata dal beneficiario della detrazione inclusiva dei dati catastali dell’immobile” presenterà una nuova voce con la quale il beneficiario della detrazione dichiara se l’intervento rientri o meno nell’edilizia libera.
Le pratiche attualmente ferme nella sezione RIAPERTE saranno gestite secondo le procedure già stabilite. Nel solo caso in cui fossero stati riscontrati problemi sull’asseverazione ti verranno spostate nella sezione INSERITE per darti modo di effettuare più facilmente la medesima procedura.
Per tutte le pratiche in stadi più avanzati non dovrai preoccuparti: le pratiche che si trovano nello stadio da LAVORATE in poi non necessitano di cambiamenti/aggiornamenti del set documentale.
N.B. Se nel periodo di vigenza del D.L. Antifrodi (12/11/2021 – 31/12/2021) avevi caricato un’asseverazione di congruità dei costi valida, conforme ai criteri richiesti dalla legge precedentemente in vigore, le pratiche verranno validate dai consulenti fiscali senza la necessità di ulteriori adempimenti.
Un’ulteriore novità, nell’ottica della semplificazione
In tutte le nuove pratiche troverai un altro aggiornamento: il modulo “Dichiarazione del fornitore riportante i requisiti tecnici e di costo del prodotto” integrerà anche la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per bonifico non parlante”.
In questo modo renderemo più rapide le verifiche dei consulenti, ed eviteremo che le tue pratiche vengano riaperte per contestazioni relative ad eventuali lacune/errori nel bonifico.
A questo scopo, ti chiederemo di indicarci il numero della fattura allegata (in caso di acconto e saldo dovrai indicare entrambi i numeri, separati da virgola ), per mantenere il collegamento con il bonifico citato nella dichiarazione sostitutiva.
Ti ricordiamo comunque che se la Banca o le Poste non hanno effettuato la ritenuta dell’8%, la dichiarazione sostitutiva non è ovviamente sufficiente per sanare questo aspetto. Dovrai comunque interfacciarti con il tuo commercialista per comprendere come versare il dovuto.
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